Art. 2. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 26 FEBBRAIO 1987 N. 49 ))
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1 marzo 1979
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1 marzo 1987
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- 1. Corte Cost., sentenza 19/12/1984, n. 296Provvedimento: […] Il riassetto così operato reca la previsione dell'inquadramento dei dipendenti in otto livelli funzionali (art. 2 legge n. 38 del 1979) anziché in sette fasce funzionali (art. 1 legge n. 54 del 1973), ferma restando l'assegnazione dei dipendenti stessi a un ruolo unico, e della progressione economica nell'ambito di ciascun livello secondo una certa articolazione per classi di stipendio e per scatti periodici (art. 40 legge n. 38 del 1979) anziché nell'ambito di ciascuna fascia secondo una diversa articolazione di scatti e di classi (art. 82 legge n. 54 del 1973), ferma restando la correlazione della progressione unicamente all'anzianità (vale a dire al protrarsi del servizio nell'ambito del livello o della fascia).Leggi di più...
- regione toscana·
- impiegati regionali·
- sussistenza di ampi margini di discrezionalita' nella determinazione del regime transitorio·
- non arbitrarieta'·
- impiego pubblico·
- non fondatezza della questione.·
- sent. 296/84·
- anzianita' fittizia divergente da quella reale·
- criterio adottato per la determinazione del maturato economico·
- passaggio da un sistema di progressione economica ad altro diversamente regolato