Articolo 1 del Decreto-legge 12 maggio 2012, n. 57
Articolo 2
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14 maggio 2012
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14 luglio 2012
Art. 1. (( 01. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , e successive modificazioni, le parole: "entro quarantotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro cinquantacinque mesi" )) ((b-bis) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli schemi dei decreti di cui al citato comma 2 del presente articolo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di assegnazione")) 2. Per consentire la definizione delle procedure standardizzate di valutazione dei rischi di cui all' articolo 6, comma 8, lettera f), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , all'articolo 29, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , e successive modificazioni, le parole: "Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012".
Entrata in vigore il 14 luglio 2012
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