Articolo 68 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182
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12 maggio 1982
Art. 68. Competenze dello Stato

Ferme restando le competenze attribuite allo Stato dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 , e dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 , sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
1) la fissazione dei limiti minimi inderogabili di accettabilita' delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore;
2) il coordinamento dell'attivita' di ricerca e sperimentazione tecnico-scientifica;
3) la rilevazione nazionale dei fenomeni di inquinamento e la determinazione delle tecniche di rilevamento e dei metodi di analisi degli inquinamenti;
4) la determinazione, d'intesa con la regione, di zone di controllo dell'inquinamento atmosferico a carattere interregionale ed il coordinamento delle attivita' delle regioni;
5) i programmi di disinquinamento fuori dei casi previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 , da adottare d'intesa con la regione;
6) i provvedimenti straordinari a tutela dell'incolumita' pubblica;
7) l'inquinamento atmosferico ed acustico da fonti veicolari, ad eccezione di quanto previsto dall' art. 104, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ;
8) l'inquinamento acustico da sorgenti mobili connesse ad attivita', opere o servizi statali;
9) il rilascio e la revoca del patentino di cui allo art. 16 della legge 13 luglio 1966, n. 615 ;
10) la protezione dall'inquinamento radioattivo derivante dall'impiego di sostanze radioattive, nonche' dalla produzione e dall'impiego dell'energia nucleare.
Entrata in vigore il 12 maggio 1982
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