Articolo 51 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182
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Versione
12 maggio 1982
Art. 51. Competenze dello Stato

Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
a) l'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con particolare riferimento all'articolazione territoriale degli interventi di interesse statale ed alla tutela ambientale ed ecologica del territorio nonche' alla difesa del suolo;
b) la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle zone dichiarate sismiche e l'emanazione delle relative norme tecniche per le costruzioni nelle stesse.
Per le opere da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale l'accertamento della conformita' alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare, e' fatto dallo Stato, di intesa con la regione.
La progettazione di massima ed esecutiva delle opere pubbliche di interesse statale, da realizzare dagli enti istituzionalmente competenti, per quanto concerne la loro localizzazione e le scelte del tracciato se difforme dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme o dei piani urbanistici ed edilizi, e' fatta dall'amministrazione statale competente d'intesa con la regione, che deve sentire preventivamente gli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi.
Se l'intesa non si realizza entro novanta giorni dalla data di ricevimento da parte della regione del programma di intervento, e il Consiglio dei Ministri ritiene che si debba procedere in difformita' dalla previsione degli strumenti urbanistici, si provvede, sentita la commissione interparlamentare per le questioni regionali, con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro o dei Ministri competenti per materia.
I progetti di investimento di cui all' art. 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853 , da realizzarsi nel territorio della Valle d'Aosta, sono comunicati alla regione. La regione ha la facolta' di promuovere la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di cui al quarto comma dello stesso articolo.
Resta fermo quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 880 , concernente la localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica, dalla legge 5 luglio 1975, n. 304 , contenente norme per la utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico nella regione Valle d'Aosta, nonche' dalla legge 2 agosto 1975, n. 393 , relativa a norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica, e quanto previsto dalla legge 24 dicembre 1976, n. 898 , per le servitu' militari.
Entrata in vigore il 12 maggio 1982
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