Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117
Articolo 3Articolo 5
Versione
27 maggio 2000
Art. 4. Lavori delle commissioni giudicatrici 1. Le commissioni giudicatrici predeterminano i criteri di massima e le procedure della valutazione comparativa dei candidati. Tali determinazioni sono comunicate senza indugio al responsabile del procedimento di cui al comma 11 dell'articolo 2, il quale ne assicura la pubblicita' almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della commissione.
2. Per valutare le pubblicazioni scientifiche e il curriculum complessivo del candidato la commissione tiene in considerazione i seguenti criteri:
a) originalita' e innovativita' della produzione scientifica e rigore metodologico; b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione; c) congruenza dell'attivita' del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale e' bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano; d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita' scientifica; e) continuita' temporale della produzione scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare.
3. Per i fini di cui al comma 2 la commissione fa anche ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.
4. Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente nelle valutazioni comparative:
a) attivita' didattica svolta anche all'estero; b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca, italiani e stranieri; c) l'attivita' di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri; d) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio finalizzate ad attivita' di ricerca; e) il servizio prestato nei periodi di distacco presso i soggetti di cui all' articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 ; f) l'attivita' in campo clinico e, con riferimento alle scienze motorie, in campo teorico-addestrativo, relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui siano richieste tali specifiche competenze; g) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca; h) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.
5. La tipologia di impegno scientifico e didattico eventualmente indicata nel bando non costituisce elemento di valutazione del candidato.
6. Le universita', con propri regolamenti emanati ai sensi dell' articolo 1, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210 , possono adottare disposizioni modificative e integrative di criteri di cui al comma 2.
7. Al termine delle valutazioni delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli la procedura contempla lo svolgimento, secondo quanto previsto dal bando delle seguenti prove:
a) due prove scritte, una delle quali sostituibile con una prova pratica, ed una prova orale per la copertura di posti di ricercatore; b) una prova didattica e la discussione sulle pubblicazioni scientifiche presentate per la copertura di posti di professore associato.
8. Per i settori scientifico-disciplinari concernenti le lingue straniere il bando puo' prevedere che le relative prove siano sostenute nella lingua straniera oggetto della valutazione comparativa.
9. Nelle procedure concernenti posti di professore ordinario i candidati che non rivestano la qualifica di professore associato sostengono secondo quanto previsto dal bando, una prova didattica, che concorre alla valutazione complessiva.
10. La prova orale la prova didattica e la discussione sulle pubblicazioni scientifiche sono pubbliche.
11. Nell'ambito dei regolamenti adottati ai sensi dell' articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , le universita' stabiliscono un termine congruo entro cui i lavori della commissione devono concludersi, comunque non superiore a sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Il rettore puo' prorogare, per una sola volta e per non piu' di quattro mesi, il termine per la conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini della proroga, il rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della commissione ovvero dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilito nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
12. Le commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, previa autorizzazione del rettore. Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni; ne sono parte integrante e necessaria i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonche' la relazione riassuntiva dei lavori svolti.
13. Al termine dei lavori la commissione previa valutazione comparativa, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, indica i vincitori nelle valutazioni comparative per ricercatore e individua inequivocabilmente i nominativi di non piu' di due idonei nelle valutazioni comparative per professore associato e per professore ordinario, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 5, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210 .
Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell' art. 3, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori):
"2. Il personale di ricerca, dipendente da enti di ricerca, ENEA, ASI, nonche' i professori e i ricercatori universitari, possono essere temporaneamente distaccati, ai sensi del presente comma, presso soggetti industriali e assimilati, con priorita' per piccole e medie imprese nonche' presso i soggetti assimilati in fase d'avvio e le iniziative economiche di cui al comma 1, lettera b), numero 1), su richiesta degli stessi soggetti e previo assenso dell'interessato, per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta. Il personale distaccato mantiene il rapporto di lavoro con il soggetto da cui dipende e l'annesso trattamento economico e contributivo.
Il servizio prestato durante il periodo di distacco costituisce titolo valutabile per le valutazioni comparative per la copertura di posti vacanti di professore universitario e per l'accesso alle fasce superiori del personale di ricerca degli enti. Il distacco avviene sulla base di intese tra le parti che regolano le funzioni, le modalita' di inserimento e l'attribuzione di un compenso aggiuntivo da parte del destinatario. Le universita' e gli enti di ricerca, nell'ambito della programmazione del personale, l'ENEA, l'ASI, possono ricevere contributi a valere sul Fondo di cui all'art. 5, per assunzioni a termine in sostituzione del personale distaccato.
- Il testo dell' art. 1, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210 , cosi' recita:
"2. Le universita' possono emanare, con propri regolamenti, disposizioni modificative e integrative delle disposizioni di cui al comma 1, limitatamente ai criteri di valutazione di cui al comma 1, lettera e), dell'art. 2. Con regolamenti emanati dalle universita' sono stabilite le procedure per la copertura dei posti di cui al comma 1 mediante trasferimento, nonche' per la mobilita' nell'ambito della stessa sede dei professori e dei ricercatori".
- L' art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e' il seguente:
"2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia gia' direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento e' ad iniziativa di parte".
- L' art. 5, comma 2, della legge 3 luglio 1980, n. 210 , prevede che:
"2. Per le valutazioni comparative relative a posti di professore ordinario e associato bandite entro il primo biennio dalla scadenza del termine di novanta giorni di cui all'art. 1, comma l, le commissioni possono proporre fino a tre idonei".
Entrata in vigore il 27 maggio 2000
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