Art. 5. Accertamento della regolarita' degli atti e nomine in ruolo 1. Il rettore con proprio decreto, accerta, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarita' degli atti e dichiara i nominativi dei vincitori o degli idonei. Il decreto e' comunicato a tutti i candidati ed e' trasmesso, unitamente agli atti, alla facolta' che ha richiesto il bando per i successivi adempimenti. Il decreto e' comunicato anche al Ministero, che tiene aggiornato e rende accessibile anche per via telematica l'elenco dei candidati risultati idonei nelle procedure di valutazione comparativa che possono essere chiamati ai sensi del comma 8.
2. Nel caso in cui riscontri irregolarita' il rettore invia con provvedimento motivato gli atti alla commissione, assegnandole un termine.
3. Per le procedure concernenti posti di ricercatore il rettore, accertata la regolarita' degli atti, nomina in ruolo il vincitore.
4. Per le procedure concernenti posti di professore ordinario o associato, entro sessanta giorni dalla data di accertamento della regolarita' degli atti, il consiglio della facolta' che ha richiesto il bando, sulla base dei giudizi espressi dalla commissione e con riferimento alle proprie specifiche esigenze didattiche e scientifiche con deliberazione motivata approvata dalla maggioranza degli aventi diritto al voto, propone la nomina di uno dei candidati dichiarati idonei ovvero decide di non procedere alla chiamata di nessuno di loro. La deliberazione assunta e' resa pubblica, anche per via telematica.
5. La nomina del candidato prescelto dal consiglio di facolta' e' disposta con decreto rettorale.
6. Qualora abbia deliberato di non procedere alla chiamata e tuttavia permangano le sue esigenze didattiche e scientifiche, la facolta', decorso il termine di sessanta giorni dalla data di accertamento della regolarita' degli atti, puo' richiedere l'indizione di una nuova procedura di valutazione comparativa per la copertura del posto gia' bandito, ovvero puo' chiamare candidati risultati idonei in altre valutazioni comparative per il medesimo settore scientifico-disciplinare secondo quanto previsto nel comma 8.
7. Qualora la facolta' lasci decorrere il termine di cui al comma 4 senza assumere nessuna delle deliberazioni ivi previste, non puo' richiedere l'indizione di una nuova procedura di valutazione comparativa per posti della medesima categoria e del medesimo settore scientifico-disciplinare, ne' puo' proporre la nomina di candidati risultati idonei in valutazioni comparative per la medesima categoria e per il medesimo settore scientifico-disciplinare se non dopo che siano trascorsi due anni dalla scadenza del predetto termine.
8. I candidati risultati idonei nelle procedure di valutazione comparativa relative a posti di professore associato e ordinario, i quali non siano stati preposti per la nomina in ruolo dalla facolta' che ha richiesto il bando entro il termine di cui al comma 4, possono essere nominati in ruolo a seguito di chiamata da parte di altra universita' entro un triennio decorrente dalla data di accertamento della regolarita' degli atti.
9. L'universita' che ha nominato in ruolo un professore ordinario o associato a seguito di una procedura di valutazione comparativa da essa bandita puo' procedere a chiamare, per ulteriori motivate esigenze didattiche, candidati risultati idonei nella medesima procedura, a condizione che sia decorso il termine di cui al comma 4 e che sia stata accertata la disponibilita' della relativa copertura finanziaria. La chiamata deve avvenire entro il triennio decorrente dalla data di accertamento della regolarita' degli atti.
10. L'idoneo di una procedura di valutazione comparativa che, proposto per la nomina ai sensi del comma 4, vi rinunci, perde il titolo alla chiamata di cui al comma 8.
2. Nel caso in cui riscontri irregolarita' il rettore invia con provvedimento motivato gli atti alla commissione, assegnandole un termine.
3. Per le procedure concernenti posti di ricercatore il rettore, accertata la regolarita' degli atti, nomina in ruolo il vincitore.
4. Per le procedure concernenti posti di professore ordinario o associato, entro sessanta giorni dalla data di accertamento della regolarita' degli atti, il consiglio della facolta' che ha richiesto il bando, sulla base dei giudizi espressi dalla commissione e con riferimento alle proprie specifiche esigenze didattiche e scientifiche con deliberazione motivata approvata dalla maggioranza degli aventi diritto al voto, propone la nomina di uno dei candidati dichiarati idonei ovvero decide di non procedere alla chiamata di nessuno di loro. La deliberazione assunta e' resa pubblica, anche per via telematica.
5. La nomina del candidato prescelto dal consiglio di facolta' e' disposta con decreto rettorale.
6. Qualora abbia deliberato di non procedere alla chiamata e tuttavia permangano le sue esigenze didattiche e scientifiche, la facolta', decorso il termine di sessanta giorni dalla data di accertamento della regolarita' degli atti, puo' richiedere l'indizione di una nuova procedura di valutazione comparativa per la copertura del posto gia' bandito, ovvero puo' chiamare candidati risultati idonei in altre valutazioni comparative per il medesimo settore scientifico-disciplinare secondo quanto previsto nel comma 8.
7. Qualora la facolta' lasci decorrere il termine di cui al comma 4 senza assumere nessuna delle deliberazioni ivi previste, non puo' richiedere l'indizione di una nuova procedura di valutazione comparativa per posti della medesima categoria e del medesimo settore scientifico-disciplinare, ne' puo' proporre la nomina di candidati risultati idonei in valutazioni comparative per la medesima categoria e per il medesimo settore scientifico-disciplinare se non dopo che siano trascorsi due anni dalla scadenza del predetto termine.
8. I candidati risultati idonei nelle procedure di valutazione comparativa relative a posti di professore associato e ordinario, i quali non siano stati preposti per la nomina in ruolo dalla facolta' che ha richiesto il bando entro il termine di cui al comma 4, possono essere nominati in ruolo a seguito di chiamata da parte di altra universita' entro un triennio decorrente dalla data di accertamento della regolarita' degli atti.
9. L'universita' che ha nominato in ruolo un professore ordinario o associato a seguito di una procedura di valutazione comparativa da essa bandita puo' procedere a chiamare, per ulteriori motivate esigenze didattiche, candidati risultati idonei nella medesima procedura, a condizione che sia decorso il termine di cui al comma 4 e che sia stata accertata la disponibilita' della relativa copertura finanziaria. La chiamata deve avvenire entro il triennio decorrente dalla data di accertamento della regolarita' degli atti.
10. L'idoneo di una procedura di valutazione comparativa che, proposto per la nomina ai sensi del comma 4, vi rinunci, perde il titolo alla chiamata di cui al comma 8.