Articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117
Articolo 5Articolo 7
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27 maggio 2000
Art. 6. Pubblicita' degli atti 1. Le relazioni riassuntive di cui all'articolo 4, comma 12, con annessi i giudizi individuali e collegiali espressi sui candidati, sono pubblicate nel bollettino ufficiale del Ministero e rese pubbliche anche per via telematica.
Entrata in vigore il 27 maggio 2000
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