Articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117
Articolo 6
Versione
27 maggio 2000
Art. 7. Norme finali 1. Il presente regolamento sostituisce il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390 , le cui disposizioni continuano ad applicarsi alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, fatto salvo quanto previsto al comma 2.
2. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 9, si applica anche ai candidati dichiarati idonei per i quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non sia decorso il triennio di cui al medesimo comma.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogati l' articolo 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 31 , gli articoli da 41 a 49 e da 54 a 57 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , e ogni altra disposizione vigente in materia di procedure di reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari.
Nota all'art. 7:
- Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390 , si veda la nota alle premesse.
- La legge 7 febbraio 1979, n. 31 , reca: "Istituzione e composizione transitoria del Consiglio universitario nazionale, nonche' nuove norme sui concorsi per posti di professore universitario di ruolo".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , reca: "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica".
- La nomina dei professori associati e' disposta, a seguito dell'approvazione degli atti del concorso, dal Ministro della pubblica istruzione a decorrere dal 1o novembre successivo.
Entrata in vigore il 27 maggio 2000
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