Articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1976, n. 904
Articolo 2
Versione
28 gennaio 1977
Art. 1.
Il primo comma dell'art. 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , e' sostituito dal seguente:
"Nei contratti per forniture, trasporti e lavori, i pagamenti in conto da disporsi per somme dovute e giustificate dai prescritti documenti, nei limiti in cui sono ammessi dalla legge, non possono eccedere i novantacinque centesimi dell'importo contrattuale".
Entrata in vigore il 28 gennaio 1977
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