Art. 11. Controlli e procedimento sanzionatorio 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 9, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente decreto provvede il Ministero dell'economia e delle finanze, udito il parere della Commissione prevista dall' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114 . Il procedimento sanzionatorio ((per l'inosservanza del provvedimento di cui al comma 5 del presente articolo e)) per le violazioni di cui agli articoli 4 e 6 e' svolto dagli Uffici delle Ragionerie territoriali dello Stato, gia' individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29 novembre 2011. La Commissione di cui all' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114 , formula pareri di massima, per categorie di violazioni, utilizzate dalle Ragionerie territoriali dello Stato come riferimenti per la decretazione.
2. Il decreto che irroga la sanzione e' notificato all'interessato ai sensi di legge e contestualmente comunicato, per estratto all'OAM, per l'annotazione in apposita sottosezione ad accesso riservato del registro di cui all'articolo 3. L'accesso alla sottosezione e' consentito, senza restrizioni, alle autorita' competenti, all'autorita' giudiziaria, alle altre amministrazioni interessate, ivi compreso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, per l'esercizio delle rispettive competenze.
3. La Guardia di finanza, che agisce con i poteri di cui all' articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 , esercita il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto da parte degli operatori compro oro. A tali fini, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza agisce anche con i poteri attribuiti al Corpo dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 . I medesimi poteri sono attribuiti ai militari appartenenti alla Guardia di finanza ai quali il Nucleo speciale di polizia valutaria delega le operazioni di controllo di cui al presente decreto. Restano fermi i poteri di controllo attribuiti agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza dalle disposizioni vigenti.
4. La Guardia di finanza, qualora nell'esercizio dei poteri di controllo accerti e contesti gravi violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e riscontri la sussistenza, a carico del medesimo soggetto, di due distinte annotazioni, anche non consecutive, nell'apposita sottosezione del registro di cui al comma 2, avvenute nel corso dell'ultimo triennio, propone, a titolo accessorio rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione da quindici giorni a tre mesi dell'esercizio dell'attivita' medesima. Il provvedimento di sospensione e' adottato dagli uffici centrali del Ministero dell'economia e delle finanze e notificato all'interessato nonche' comunicato all'OAM, per l'annotazione nella sottosezione del registro di cui al comma 2 e per la sospensione dell'efficacia dell'iscrizione, per un periodo di pari durata. Del predetto provvedimento e' data, altresi', notizia al Questore che ha rilasciato la licenza ai sensi dell' articolo 127 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 .
5. L'esecuzione del provvedimento di sospensione, attraverso l'apposizione del sigillo dell'autorita' procedente e delle sottoscrizioni del personale incaricato nonche' il controllo sulla sua osservanza da parte degli interessati sono espletati dalla Guardia di finanza. L'inosservanza del provvedimento di sospensione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 30.000 euro.
6. Con il decreto che irroga la sanzione per violazioni degli obblighi di cui al presente decreto, commesse successivamente all'esecuzione del provvedimento di sospensione di cui al comma 5, il Ministero dell'economia e delle finanze, tenuto conto della rilevanza della violazione, richiede all'OAM la cancellazione dell'operatore compro oro dal registro di cui all'articolo 3. L'OAM, disposta la cancellazione, provvede altresi' ad annotarne gli estremi nella sottosezione ad accesso riservato del registro degli operatori compro oro. Per i tre anni successivi al provvedimento con cui e' stata disposta la cancellazione, l'iscrizione nel registro degli operatori compro oro di cui all'articolo 3 e' interdetta all'operatore compro oro nonche' ai suoi familiari, per tali intendendosi il coniuge, la persona legata in unione civile o convivenza di fatto, i figli e i genitori. La violazione del divieto e' sanzionata ai sensi dell'articolo 8.
2. Il decreto che irroga la sanzione e' notificato all'interessato ai sensi di legge e contestualmente comunicato, per estratto all'OAM, per l'annotazione in apposita sottosezione ad accesso riservato del registro di cui all'articolo 3. L'accesso alla sottosezione e' consentito, senza restrizioni, alle autorita' competenti, all'autorita' giudiziaria, alle altre amministrazioni interessate, ivi compreso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, per l'esercizio delle rispettive competenze.
3. La Guardia di finanza, che agisce con i poteri di cui all' articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 , esercita il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto da parte degli operatori compro oro. A tali fini, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza agisce anche con i poteri attribuiti al Corpo dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 . I medesimi poteri sono attribuiti ai militari appartenenti alla Guardia di finanza ai quali il Nucleo speciale di polizia valutaria delega le operazioni di controllo di cui al presente decreto. Restano fermi i poteri di controllo attribuiti agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza dalle disposizioni vigenti.
4. La Guardia di finanza, qualora nell'esercizio dei poteri di controllo accerti e contesti gravi violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e riscontri la sussistenza, a carico del medesimo soggetto, di due distinte annotazioni, anche non consecutive, nell'apposita sottosezione del registro di cui al comma 2, avvenute nel corso dell'ultimo triennio, propone, a titolo accessorio rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione da quindici giorni a tre mesi dell'esercizio dell'attivita' medesima. Il provvedimento di sospensione e' adottato dagli uffici centrali del Ministero dell'economia e delle finanze e notificato all'interessato nonche' comunicato all'OAM, per l'annotazione nella sottosezione del registro di cui al comma 2 e per la sospensione dell'efficacia dell'iscrizione, per un periodo di pari durata. Del predetto provvedimento e' data, altresi', notizia al Questore che ha rilasciato la licenza ai sensi dell' articolo 127 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 .
5. L'esecuzione del provvedimento di sospensione, attraverso l'apposizione del sigillo dell'autorita' procedente e delle sottoscrizioni del personale incaricato nonche' il controllo sulla sua osservanza da parte degli interessati sono espletati dalla Guardia di finanza. L'inosservanza del provvedimento di sospensione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 30.000 euro.
6. Con il decreto che irroga la sanzione per violazioni degli obblighi di cui al presente decreto, commesse successivamente all'esecuzione del provvedimento di sospensione di cui al comma 5, il Ministero dell'economia e delle finanze, tenuto conto della rilevanza della violazione, richiede all'OAM la cancellazione dell'operatore compro oro dal registro di cui all'articolo 3. L'OAM, disposta la cancellazione, provvede altresi' ad annotarne gli estremi nella sottosezione ad accesso riservato del registro degli operatori compro oro. Per i tre anni successivi al provvedimento con cui e' stata disposta la cancellazione, l'iscrizione nel registro degli operatori compro oro di cui all'articolo 3 e' interdetta all'operatore compro oro nonche' ai suoi familiari, per tali intendendosi il coniuge, la persona legata in unione civile o convivenza di fatto, i figli e i genitori. La violazione del divieto e' sanzionata ai sensi dell'articolo 8.