Articolo 2 del Decreto 3 settembre 1999, n. 321
Articolo 1Articolo 3
Versione
1 ottobre 1999
Art. 2. Procedura diretta di formazione e consegna del ruolo 1. I ruoli formati direttamente dall'ente creditore sono redatti, firmati e consegnati, mediante trasmissione telematica al CNC, ai competenti concessionari del servizio nazionale della riscossione, di seguito denominati concessionari, in conformita' alle specifiche tecniche da approvare con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 1, comma 1.
2. Se una o piu' quote del ruolo sono prive di almeno uno dei dati elencati nell'articolo 1, comma 1, il concessionario lo segnala all'ente creditore per il tramite del CNC e resta autorizzato a non porre tali quote in riscossione finche' l'ente creditore non abbia provveduto alle necessarie integrazioni.
Entrata in vigore il 1 ottobre 1999
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