2. Ai fini dell'esposizione nella cartella di pagamento delle indicazioni di cui all' articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , ciascun soggetto creditore fornisce al CNC le avvertenze concernenti le modalita' e i termini di impugnazione relativi alle proprie entrate, redatte in forma chiara e facilmente comprensibile.
Note all'art. 6:
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 3 (vedasi il comma 4), della legge 7 agosto 1990, n. 241 , recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990:
"Art. 3. - 4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorita' cui e' possibile ricorrere".