Articolo 6 del Decreto 3 settembre 1999, n. 321
Articolo 5Articolo 7
Versione
1 ottobre 1999
Art. 6. Contenuto minimo della cartella di pagamento 1. Il contenuto minimo della cartella di pagamento e' costituito dagli elementi che, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, devono essere elencati nel ruolo, ad eccezione della data di consegna del ruolo stesso al concessionario e del codice degli articoli di ruolo e dell'ambito.
2. Ai fini dell'esposizione nella cartella di pagamento delle indicazioni di cui all' articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , ciascun soggetto creditore fornisce al CNC le avvertenze concernenti le modalita' e i termini di impugnazione relativi alle proprie entrate, redatte in forma chiara e facilmente comprensibile.
Note all'art. 6:
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 3 (vedasi il comma 4), della legge 7 agosto 1990, n. 241 , recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990:
"Art. 3. - 4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorita' cui e' possibile ricorrere".
Entrata in vigore il 1 ottobre 1999
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