con l'ausilio del CNC 1. Nel caso in cui l'ente creditore non possa utilizzare la procedura di cui all'articolo 2, alla compilazione informatizzata dei ruoli provvede il CNC sulla base di minute trasmesse dagli enti creditori su supporto informatico o cartaceo.
2. Le minute dei ruoli contengono l'indicazione dei seguenti elementi:
a) l'ente creditore;
b) l'ente beneficiario, se diverso dall'ente creditore;
c) la specie del ruolo;
d) il codice fiscale dei debitori;
e) il cognome, il nome, il sesso, il luogo e la data di nascita, per le persone fisiche;
f) la denominazione, la ragione sociale o la ditta e la sede, per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
g) per ogni articolo di ruolo, il codice o, in mancanza, la descrizione;
h) l'anno o il periodo di riferimento del credito;
i) gli importi a carico di ciascun debitore. Per gli interessi, gli accessori e le sanzioni, l'ente creditore puo' limitarsi ad indicare nella minuta gli elementi necessari al calcolo degli stessi da parte del CNC;
l) il numero delle rate in cui il ruolo deve essere riscosso, l'importo totale di ciascuna di esse e la cadenza delle stesse;
m) l'importo totale relativo a ogni pagina e all'intera minuta;
n) l'indicazione sintetica degli elementi sulla base dei quali e' stata effettuata l'iscrizione a ruolo; nel caso in cui l'iscrizione a ruolo consegua ad un atto precedentemente notificato, devono essere indicati gli estremi di tale atto e la relativa data di notifica.
3. La trasmissione delle minute redatte su supporto informatico e' effettuata in conformita' alle specifiche tecniche definite d'intesa tra il singolo ente creditore ed il CNC.
4. Il CNC, ricevute le minute, provvede alla informatizzazione dei ruoli operando l'acquisizione, la codifica ed il controllo dei dati trasmessi, richiedendo al sistema informativo del Ministero delle finanze la convalida, la fornitura o l'attribuzione del codice fiscale e del domicilio fiscale del debitore, escludendo le quote concernenti importi inferiori a quello stabilito con il regolamento di cui all' articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 , e quelle prive di almeno uno dei dati di cui al comma 2, lettere a), b), c), e) f), g), h), i) e l) e quantificando gli interessi, le sanzioni e gli accessori non direttamente determinati nella minuta dall'ente creditore.
5. Gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall' articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , sia se determinati direttamente dall'ente creditore, sia se quantificati dal CNC, sono calcolati:
a) per i ruoli provenienti da minute redatte su supporto cartaceo pervenute al CNC dal giorno 1 al giorno 15 del mese, fino al giorno 10 del terzo mese successivo;
b) per i ruoli provenienti da minute redatte su supporto cartaceo pervenute al CNC dal giorno 16 all'ultimo giorno del mese, fino al giorno 25 del terzo mese successivo;
c) per i ruoli provenienti da minute redatte su supporto informatico pervenute al CNC dal giorno 1 al giorno 15 del mese, fino al giorno 25 del secondo mese successivo;
d) per i ruoli provenienti da minute redatte su supporto informatico pervenute al CNC dal giorno 16 all'ultimo giorno del mese, fino al giorno 10 del terzo mese successivo.
6. Dopo aver svolto le attivita' previste dal comma 4, il CNC restituisce in duplice esemplare i ruoli informatizzati agli enti creditori. La restituzione del ruoli informatizzati provenienti da supporto cartaceo avviene:
a) per le minute pervenute al CNC dal giorno 1 al giorno 15 del mese, entro il giorno 15 del secondo mese successivo;
b) per le minute pervenute al CNC dal giorno 16 all'ultimo giorno del mese, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo.
7. La restituzione dei ruoli informatizzati provenienti da supporto magnetico avviene:
a) per le minute pervenute al CNC dal giorno 1 al giorno 15 del mese, entro l'ultimo giorno del mese successivo;
b) per le minute pervenute al CNC dal giorno 16 all'ultimo giorno del mese, entro il giorno 15 del secondo mese successivo.
8. Entro dieci giorni dalla restituzione effettuata ai sensi dei commi 6 e 7, l'ente creditore rende esecutivo il ruolo con la sottoscrizione del prospetto di cui all'articolo 1, comma 1, e ne consegna un esemplare al competente concessionario mediante trasmissione al CNC.