Articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51
Articolo 8Articolo 10
Versione
9 giugno 2009
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Versione
15 giugno 2022
Art. 9. Indennita' di impiego per il personale del
Nucleo operativo di sicurezza (NOCS) 1. Al personale del Nucleo operativo centrale di sicurezza (NOCS)
della Polizia di Stato in possesso della qualifica di operatore NOCS, che ha superato la verifica periodica d'idoneita' per l'impiego nel settore operativo dello stesso Nucleo, e' attribuita, a decorrere dal 1 gennaio 2009, un'indennita' mensile stabilita in relazione alla qualifica e all'anzianita' di servizio nella misura indicata nella seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico
((3)) 2. L'indennita' di cui al comma 1 e' cumulabile anche con
l'indennita' mensile pensionabile, secondo le modalita' e le misure previste dall' articolo 1, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 505 .
3. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1, al personale del
Nucleo centrale di sicurezza non in possesso della qualifica di operatore NOCS, addetto ai compiti di supporto e sanitari, e' corrisposta l'indennita' di cui al medesimo comma 1, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni.

--------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "L'indennita' mensile di impiego per il personale del Nucleo operativo centrale di sicurezza di cui all' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51 , e' rideterminata dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 1° gennaio 2022, in relazione alla qualifica e all'anzianita' di servizio, nella misura indicata nella seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico"
Entrata in vigore il 15 giugno 2022
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