Articolo 24 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51
Articolo 23Articolo 25
Versione
9 giugno 2009
Art. 24. Ambito di applicazione e durata 1. Il presente decreto si applica al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.
2. Le disposizioni del presente decreto integrano quelle relative ai periodi dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2009 per la parte normativa e dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 per la parte economica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170 , di recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.
Nota all' art. 24:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170 , recante «Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2007, n. 243, supplemento ordinario.
Entrata in vigore il 9 giugno 2009
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