Art. 33. Indennita' per operatori subacquei 1. Agli operatori subacquei delle Forze di polizia, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, le indennita' previste dalla tabella C, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 , e successive modificazioni, sono rivalutate nelle misure indicate nella tabella 1 allegata al presente decreto.
Nota all'art. 33:
- La tabella C annessa al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 , recante «Regolamento di attuazione dell' art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734 , concernente la corresponsione di indennita' di rischio al personale civile, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 1975, n. 128, e' riportata nelle note all'art. 10
Nota all'art. 33:
- La tabella C annessa al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 , recante «Regolamento di attuazione dell' art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734 , concernente la corresponsione di indennita' di rischio al personale civile, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 1975, n. 128, e' riportata nelle note all'art. 10