Articolo 31 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51
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15 giugno 2022
Art. 31. Assegno funzionale 1. A decorrere dal 1° dicembre 2008, fermi restando i requisiti di
cui all' articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 , all'assegno funzionale pensionabile di cui all' articolo 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220 , sono apportate le seguenti modifiche:

1) la misura prevista al compimento di 29 anni di servizio per i
gradi di Carabiniere, Finanziere, Carabiniere scelto, Finanziere scelto, Appuntato, Appuntato scelto, viene incrementata di euro 781,00 annui lordi;

2) le misure previste al compimento di 29 anni, ivi compresa
quella di cui al punto precedente, vengono attribuite al compimento di 27 anni di servizio;

3) al compimento di 32 anni di servizio, le misure attribuite a 27
anni di servizio vengono rideterminate negli importi indicati nella colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 2 e nella colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 3. (2)
2. Per effetto di quanto previsto al precedente comma 1, a
decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure dell'assegno funzionale sono fissate negli importi annui lordi di cui alla tabella seguente:



Parte di provvedimento in formato grafico
(2) ((3)) 3. Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, per effetto
di quanto previsto al precedente comma 1, a decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure dell'assegno funzionale sono fissate negli importi annui lordi di cui alla tabella seguente:



Parte di provvedimento in formato grafico


4. Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti nei commi
precedenti, per il compimento delle prescritte anzianita' e' valutato il servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di polizia e nelle Forze armate.
5. A decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere dall'anno 2009, ai
fini dell'applicazione dei benefici previsti dal presente articolo, per il compimento delle prescritte anzianita' e' valutato il servizio di leva prestato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
-------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39 ha disposto (con l'art. 33, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure annue dell'assegno funzionale pensionabile di cui all' articolo 31, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51 , riferite al personale del ruolo Appuntati e Carabinieri/Finanzieri con 17 anni di servizio, sono incrementate di euro 10,00". --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, le misure dell'assegno funzionale di cui all' articolo 31, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51 e riferite al luogotenente «carica speciale»/«cariche speciali», al brigadiere capo dopo quattro anni dall'attribuzione della «qualifica speciale» e all'appuntato scelto dopo quattro anni dall'attribuzione della «qualifica speciale», sono incrementate di euro 12,00 annui".
Entrata in vigore il 15 giugno 2022
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