Articolo 37 ter del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73
Articolo 37 bisArticolo 38
Versione
25 luglio 2021
Art. 37-ter. (( (Misure in favore dei lavoratori socialmente utili). )) (( 1. Per le finalita' di cui all' articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato anche le amministrazioni pubbliche presso le quali risultano temporaneamente utilizzati i lavoratori socialmente utili di cui all' articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 .
2. Nelle regioni e negli enti locali sottoposti a commissariamento, la manifestazione di interesse all'avvio della procedura di stabilizzazione di cui all' articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , e' espressa dall'organo commissariale ))
Entrata in vigore il 25 luglio 2021
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