Articolo 18 del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73
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1 marzo 2022
Art. 18. Recupero dell'IVA su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali 1. All' articolo 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole "o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell' articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942 , pubblicato nel registro delle imprese" sono soppresse;
b) dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:
a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all' articolo 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 , o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell' articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ;
b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.";
c) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 3-bis, lettera a).";
d) dopo il comma 5, è inserito il seguente: "5-bis. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 3-bis, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione in aumento.";
e) al comma 8, le parole "ai commi 2, 3 e 5" sono sostituite dalle seguenti "ai commi 2, 3, 3-bis e 5";
f) dopo il comma 10, è inserito il seguente comma: "10-bis. Ai fini del comma 3-bis, lettera a), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.";
g) al comma 12, le parole "ai fini del comma 2" sono sostituite dalle seguenti "ai fini del comma 3-bis, lettera b),".
2. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 3-bis, lettera a), e comma 5, secondo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , nel testo risultante dalle modifiche apportate dal comma 1 ((, si applicano alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 compreso)) .
3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 340 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Entrata in vigore il 1 marzo 2022
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