Articolo 15 del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73
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17 dicembre 2023
Art. 15. Misure per lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese 1. Al fine di sostenere l'accesso a canali alternativi di finanziamento da parte delle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all' articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , e' istituita un'apposita sezione dedicata alla concessione di garanzie su portafogli di obbligazioni, emesse dalle predette imprese a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di tipo tradizionale, sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio.
2. Ai fini dell'ammissibilita' alla garanzia, l'importo delle obbligazioni emesse da ciascuna impresa deve essere compreso tra euro ((500.000)) ed euro 8 milioni.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti le modalita', i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia, le caratteristiche dei programmi di sviluppo finanziabili, i requisiti dei soggetti proponenti e delle operazioni di cartolarizzazione ammissibili nonche' le modalita' e i criteri di loro selezione e le modalita' di coinvolgimento nell'operazione di eventuali investitori istituzionali o professionali.
4. Per il finanziamento degli interventi della sezione speciale di cui al comma 1, in fase di prima applicazione, sono destinati euro 100 milioni per l'anno 2021 e 100 milioni per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Entrata in vigore il 17 dicembre 2023
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