Articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197
Articolo 2Articolo 4
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8 giugno 1980
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14 dicembre 2004
Art. 3.

Al fine di realizzare un organico sistema di ispezione del lavoro nelle province di Trento e di Bolzano, e' delegato alle province stesse l'esercizio delle funzioni amministrative di cui al n. 12) del precedente articolo 2, decentrate a livello locale nonche' l'esercizio delle funzioni di cui al n. 11) dello stesso art. 2 svolte dall'ispettorato del lavoro fino a quando le medesime continueranno ad essere attribuite ad organi dell'amministrazione statale.
((Le deleghe di funzioni statali di cui al primo comma, in materia di vigilanza per l'applicazione delle norme relative alla previdenza e alle assicurazioni sociali e alla vigilanza e tutela del lavoro, nonche' le deleghe di cui all'articolo 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 280, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 430, in materia di lavoro, si estendono altresi' alle funzioni comunque attribuite agli organi periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche successivamente alla data di entrata in vigore dei citati decreti. Ove la legislazione statale preveda la costituzione di specifici organismi collegiali presso i predetti organi periferici, alla costituzione di tali organismi provvede la Provincia territorialmente competente.))
E' altresi' delegato alle province di Trento e di Bolzano l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti:
a) l'attuazione delle prescrizioni disposte dall'autorita' sanitaria statale inerenti all'impiego dei principi attivi, degli additivi e delle sostanze minerali e chimico - industriali dei prodotti destinati all'alimentazione zootecnica, nonche' quelle relative alla produzione e alla commercializzazione di questi ultimi prodotti;
b) i controlli sulla produzione e sul commercio dei prodotti dietetici e degli alimenti della prima infanzia.
L'esercizio della delega di cui al comma precedente si attua a partire dal 1 gennaio 1981.
Le funzioni amministrative delegate con il presente articolo vengono esercitate dagli organi provinciali in conformita' alle direttive emanate dal competente organo statale.
In caso di persistente inattivita' degli organi provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attivita' relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o termini risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente puo' disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione della amministrazione provinciale.
Entrata in vigore il 14 dicembre 2004
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