Articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197
Articolo 4Articolo 6
Versione
8 giugno 1980
Art. 5.
Per garantire ai candidati l'esercizio del diritto di sostenere le prove di esame in lingua italiana o in lingua tedesca, nonche' la loro valutazione da parte dei componenti la commissione esaminatrice che abbiano adeguata conoscenza delle due lingue, possono essere organizzati in provincia di Bolzano esami di idoneita' per personale sanitario disciplinati - in parziale deroga all' art. 3, n. 9, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 - con legge della provincia di Bolzano, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi statali e fermi restando i requisiti per l'ammissione dei candidati e le prove di esame fissati nell'ordinamento statale.
La commissione esaminatrice e' composta pariteticamente da elementi di madre lingua italiana e di madre lingua tedesca. Della commissione fa comunque parte un rappresentante del Ministero della sanita'.
L'idoneita' conseguita in sede nazionale ha validita' anche nel territorio della provincia di Bolzano.
Entrata in vigore il 8 giugno 1980
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