Articolo 4 del Decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5
Articolo 3
Versione
15 febbraio 2007
Art. 4. Disposizione finale 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto si procede, ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , all'emanazione delle norme di attuazione ed integrazione del presente decreto, nonche' alla revisione ed armonizzazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 .
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell' art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.
Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 , reca: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell' art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ».
Entrata in vigore il 15 febbraio 2007
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