Articolo 3 del Decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5
Articolo 2Articolo 4
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15 febbraio 2007
Art. 3. Norma finanziaria 1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ne' minori entrate. Gli uffici interessati utilizzano le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili sulla base della legislazione vigente.
Entrata in vigore il 15 febbraio 2007
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