Articolo 6 del Decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382
Articolo 5Articolo 7
Versione
24 dicembre 1944
Art. 6.

Contro i risultati dell'elezione ciascun professionista iscritto nell'albo puo' proporre reclamo alla Commissione centrale entro dieci giorni dalla proclamazione.


Entrata in vigore il 24 dicembre 1944
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