Art. 1.
Le funzioni relative alla custodia dell'albo e quelle disciplinari per le professioni di ingegnere, di architetto, ((...)) di professionista in economia e commercio, di attuario, di agronomo, di ragioniere, di geometra, di perito agrario e di perito industriale sono devolute per ciascuna professione ad un Consiglio dell'ordine o collegio, a termini dell' art. 1 del R. decreto-legge 24 gennaio 1924, n. 103 . Il Consiglio e' formato: di cinque componenti, se gli iscritti nell'albo non superano i cento; di sette se superano i cento, e non i cinquecento; di nove, se superano i cinquecento, ma non i millecinquecento; di quindici, se superano i millecinquecento.
Le funzioni relative alla custodia dell'albo e quelle disciplinari per le professioni di ingegnere, di architetto, ((...)) di professionista in economia e commercio, di attuario, di agronomo, di ragioniere, di geometra, di perito agrario e di perito industriale sono devolute per ciascuna professione ad un Consiglio dell'ordine o collegio, a termini dell' art. 1 del R. decreto-legge 24 gennaio 1924, n. 103 . Il Consiglio e' formato: di cinque componenti, se gli iscritti nell'albo non superano i cento; di sette se superano i cento, e non i cinquecento; di nove, se superano i cinquecento, ma non i millecinquecento; di quindici, se superano i millecinquecento.