Articolo 1 del Decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382
Articolo 2
Versione
24 dicembre 1944
>
Versione
15 febbraio 2018
Art. 1.

Le funzioni relative alla custodia dell'albo e quelle disciplinari per le professioni di ingegnere, di architetto, ((...)) di professionista in economia e commercio, di attuario, di agronomo, di ragioniere, di geometra, di perito agrario e di perito industriale sono devolute per ciascuna professione ad un Consiglio dell'ordine o collegio, a termini dell' art. 1 del R. decreto-legge 24 gennaio 1924, n. 103 . Il Consiglio e' formato: di cinque componenti, se gli iscritti nell'albo non superano i cento; di sette se superano i cento, e non i cinquecento; di nove, se superano i cinquecento, ma non i millecinquecento; di quindici, se superano i millecinquecento.
Entrata in vigore il 15 febbraio 2018
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente