Articolo 18 del Decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382
Articolo 17Articolo 19
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24 dicembre 1944
Art. 18.

Fino a quando non si sara' provveduto alla riforma dell'ordinamento forense, le disposizioni di questo decreto si applicano anche alle professioni di avvocato e di procuratore.


Entrata in vigore il 24 dicembre 1944
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