Art. 22.
Il Consiglio nazionale forense elegge nel proprio seno un presidente, due vicepresidenti ed un segretario.
Per la validita' delle sedute occorre la presenza di almeno un quarto dei componenti, compreso il presidente o uno dei due vicepresidenti.
Il Consiglio nazionale forense elegge nel proprio seno un presidente, due vicepresidenti ed un segretario.
Per la validita' delle sedute occorre la presenza di almeno un quarto dei componenti, compreso il presidente o uno dei due vicepresidenti.