Articolo 22 del Decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382
Articolo 21Articolo 23
Versione
24 dicembre 1944
Art. 22.

Il Consiglio nazionale forense elegge nel proprio seno un presidente, due vicepresidenti ed un segretario.

Per la validita' delle sedute occorre la presenza di almeno un quarto dei componenti, compreso il presidente o uno dei due vicepresidenti.
Entrata in vigore il 24 dicembre 1944
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