2. Per la valutazione degli elaborati scritti il presidente articola ciascuna sottocommissione in tre collegi, di almeno tre componenti, presieduti dal presidente, dal vicepresidente o dal commissario magistrato piu' anziano ed assistiti da un segretario. In caso di parita' di voti, prevale quello del presidente. Ciascun collegio esamina gli elaborati di una delle materie oggetto della prova. Ai collegi ed a ciascuna sottocommissione si applicano, rispettivamente, le disposizioni dettate per le sottocommissioni e la commissione dagli articoli 12 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860 , e successive modificazioni.
3. Ciascuna sottocommissione procede all'esame orale dei candidati ed all'attribuzione del punteggio finale, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 15 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860 .
4. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni.
5. Prima di procedere all'esame degli elaborati scritti ed allo svolgimento della prova orale, la commissione ne definisce i criteri di valutazione ))