Articolo 14 del Decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398
Articolo 13Articolo 15
Versione
3 dicembre 1997
>
Versione
27 marzo 2001
Art. 14. (( (Sottocommissioni). )) (( 1. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono piu' di trecento, il presidente forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obbiettivi, la meta' dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente e dal vice presidente, sostituiti dal commissario magistrato piu' anziano in caso di assenza o impedimento, ed assistite da un segretario.
2. Per la valutazione degli elaborati scritti il presidente articola ciascuna sottocommissione in tre collegi, di almeno tre componenti, presieduti dal presidente, dal vicepresidente o dal commissario magistrato piu' anziano ed assistiti da un segretario. In caso di parita' di voti, prevale quello del presidente. Ciascun collegio esamina gli elaborati di una delle materie oggetto della prova. Ai collegi ed a ciascuna sottocommissione si applicano, rispettivamente, le disposizioni dettate per le sottocommissioni e la commissione dagli articoli 12 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860 , e successive modificazioni.
3. Ciascuna sottocommissione procede all'esame orale dei candidati ed all'attribuzione del punteggio finale, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 15 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860 .
4. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni.
5. Prima di procedere all'esame degli elaborati scritti ed allo svolgimento della prova orale, la commissione ne definisce i criteri di valutazione ))
Entrata in vigore il 27 marzo 2001
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente