Articolo 14 del Decreto legislativo 25 luglio 2007, n. 151
Articolo 13Articolo 15
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27 settembre 2007
Art. 14. Disposizioni transitorie ed abrogazioni 1. Ferme restando le competenze delle Regioni e delle Province autonome, in fase di prima applicazione delle disposizioni del presente decreto, il certificato di omologazione di cui all'articolo 18 del Regolamento e l'autorizzazione del trasportatore di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento sono rilasciati dai servizi veterinari delle AUSL rispettivamente competenti in ragione della sede operativa o della sede legale del trasportatore.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 entrano in vigore a far data dal 6 gennaio 2008.
3. Entro il 5 gennaio 2008 il conducente o il guardiano degli animali deve acquisire, previo apposito corso di formazione, il certificato di idoneita' al trasporto degli animali, che ha durata decennale. Fino a tale data, ogni richiamo a tale certificato contenuto nel presente decreto deve intendersi riferito all'attestazione di cui all' articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532 .
4. I corsi di formazione di cui al comma precedente possono essere realizzati da Enti, Istituti, Associazioni di categoria e di Associazioni professionali in maniera indipendente od in collaborazione tra loro con oneri a carico degli interessati.
5. E' abrogato il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532 .
6. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'interno e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emana un decreto di coordinamento delle attivita' di controllo e applicazione del Regolamento.
Note all'art. 14:
- Per i riferimenti al regolamento CE n. 1/2005, si vedano le note alle premesse.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532 (Attuazione della direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto), allegato al presente decreto, e' stato pubblicato nella G.U. 11 gennaio 1993, n. 7, S.O.
Entrata in vigore il 27 settembre 2007
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