2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 entrano in vigore a far data dal 6 gennaio 2008.
3. Entro il 5 gennaio 2008 il conducente o il guardiano degli animali deve acquisire, previo apposito corso di formazione, il certificato di idoneita' al trasporto degli animali, che ha durata decennale. Fino a tale data, ogni richiamo a tale certificato contenuto nel presente decreto deve intendersi riferito all'attestazione di cui all' articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532 .
4. I corsi di formazione di cui al comma precedente possono essere realizzati da Enti, Istituti, Associazioni di categoria e di Associazioni professionali in maniera indipendente od in collaborazione tra loro con oneri a carico degli interessati.
5. E' abrogato il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532 .
6. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'interno e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emana un decreto di coordinamento delle attivita' di controllo e applicazione del Regolamento.
Note all'art. 14:
- Per i riferimenti al regolamento CE n. 1/2005, si vedano le note alle premesse.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532 (Attuazione della direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto), allegato al presente decreto, e' stato pubblicato nella G.U. 11 gennaio 1993, n. 7, S.O.