Articolo 8 del Decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15
Articolo 7Articolo 9
Versione
4 febbraio 1948
Art. 8.
Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad apportare al bilancio le variazioni occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.
Entrata in vigore il 4 febbraio 1948
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