Articolo 4 del Decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15
Articolo 3Articolo 5
Versione
4 febbraio 1948
Art. 4.
Gli arruolati in servizio temporaneo sono sottoposti alle norme disciplinari e di servizio previste per gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
Ad essi e' corrisposto il trattamento economico iniziale del grado nel quale sono inquadrati, comprese le indennita' spettanti agli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza a termini e alle condizioni stabilite dalle disposizioni in vigore.
Entrata in vigore il 4 febbraio 1948
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