Art. 4.
Gli arruolati in servizio temporaneo sono sottoposti alle norme disciplinari e di servizio previste per gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
Ad essi e' corrisposto il trattamento economico iniziale del grado nel quale sono inquadrati, comprese le indennita' spettanti agli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza a termini e alle condizioni stabilite dalle disposizioni in vigore.
Gli arruolati in servizio temporaneo sono sottoposti alle norme disciplinari e di servizio previste per gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
Ad essi e' corrisposto il trattamento economico iniziale del grado nel quale sono inquadrati, comprese le indennita' spettanti agli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza a termini e alle condizioni stabilite dalle disposizioni in vigore.