Articolo 3 del Decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15
Articolo 2Articolo 4
Versione
4 febbraio 1948
Art. 3.
Il personale di cui all'art. 1 e' assunto in servizio temporaneo, non contrae vincolo di ferma e puo', a giudizio dell'Amministrazione, in qualsiasi momento essere esonerato dal servizio.
In caso di malattia, di ferite o lesioni, con conseguente inabilita', o di decesso per riconosciuta causa di servizio, si provvede al trattamento privilegiato di pensione a termini delle disposizioni vigenti.
Entrata in vigore il 4 febbraio 1948
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