Articolo 5 del Decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15
Articolo 4Articolo 6
Versione
4 febbraio 1948
Art. 5.
I prefetti, in caso di urgente necessita', hanno facolta' di disporre la requisizione in uso per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per altri quattro mesi previa autorizzazione del Ministero dell'interno, di immobili demaniali o appartenenti ad enti pubblici o a privati, per assicurare l'accasermamento temporaneo dei reparti di polizia.
Per gli immobili in uso del Ministero della difesa, i prefetti provvedono d'intesa con le Autorita' militari.
Entrata in vigore il 4 febbraio 1948
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