Articolo 4 del Decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394
Articolo 3Articolo 4 bis
Versione
30 settembre 1992
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Versione
30 ottobre 1993
Art. 4. 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data della sua entrata in vigore.
2. Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427)) (( 2-bis. Gli importi dovuti ai sensi del presente decreto sono imputabili a riduzione del patrimonio netto dell'impresa nel bilancio del periodo cui si riferisce il tributo o in quello del pagamento. Il patrimonio su cui va calcolata l'imposta e' assunto al lordo dell'imposta stessa. ))
Entrata in vigore il 30 ottobre 1993
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