Articolo 31 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429
Articolo 30Articolo 32
Versione
17 agosto 1986
Art. 31. Adempimenti degli uffici di appartenenza dei dipendenti statali 1. Per il pagamento degli stipendi amministrati con ruolo di spesa fissa non occorrono espresse attestazioni dei capi degli uffici di appartenenza degli impiegati, in ordine alla prestazione del servizio da parte degli impiegati stessi. I predetti funzionari hanno l'obbligo di dare distinta ed immediata comunicazione alla competente direzione provinciale del tesoro di ogni fatto che comporta riduzione o sospensione del trattamento di attivita' dei loro dipendenti.
2. Ove, per il verificarsi delle circostanze di cui al comma 1, non sia dovuto lo stipendio ad un impiegato che ne abbia delegata la riscossione ad altra persona ed il relativo titolo non possa essere annullato in quanto collettivo e neppure rettificato a causa dei tempi tecnici richiesti dalle varie procedure di emissione e di spedizione, il capo dell'ufficio di appartenenza dell'impiegato, oltre alla comunicazione di cui al comma 1, deve, sotto la propria personale responsabilita', impartire le opportune disposizioni al delegato alla riscossione affinche' trattenga l'importo non dovuto e lo versi subito in tesoreria, facendo le opportune annotazioni sulla distinta di cui all'art. 32. Il relativo documento di entrata va rimesso alla competente direzione provinciale del tesoro.
Entrata in vigore il 17 agosto 1986
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente