Art. 4. Emissione dei titoli di pagamento delle pensioni 1. Le direzioni provinciali del tesoro, nella loro veste di ordinatrici di spesa, ai fini dell'ammissione a pagamento delle pensioni da esse amministrate, immettono nel sistema informativo gli occorrenti dati in chiaro o in codice, avvalendosi di supporti cartacei o magnetici ovvero della rete di trasmissioni che collega i propri elaboratori e quelli in dotazione al Centro nazionale di calcolo e contabilita' per i servizi periferici del tesoro nonche' gli elaboratori installati presso i centri interregionali citati nell'art. 1 e presso la Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro.
2. Le segnalazioni dei dati di cui al comma 1 - che possono essere costituite anche dai risultati di elaborazioni autonomamente eseguite in sede locale dalle direzioni provinciali del tesoro - servono quale autorizzazione a corrispondere, alle scadenze prestabilite, le rate di pensione nonche' gli eventuali arretrati spettanti agli aventi diritto. L'autorizzazione al pagamento della rata ha carattere continuativo e si intende concessa sino a nuovo ordine.
3. La direzione provinciale del tesoro, dovendo apportare variazione, con o senza pagamento di arretrati, su una partita di pensione precedentemente segnalata o disporre la cessazione dei pagamenti sulla partita stessa ovvero fare luogo alla corresponsione dei soli arretrati su una partita vigente o meno, provvede alle necessarie segnalazioni con le stesse modalita' indicate nei commi 1 e 2.
4. Le direzioni provinciali del tesoro accertano l'esattezza dei dati immessi nel sistema informativo. Esse verificano altresi' i dati relativi alle partite di pensione per le quali i centri hanno segnalato incongruenze logiche o errori e dispongono le rettifiche e gli eventuali conguagli.
5. Il Centro nazione di calcolo e contabilita', in base alle informazioni segnalate dalle direzioni provinciali del tesoro, procede alle necessarie elaborazioni e trasmette ai centri interregionali, avvalendosi di supporti magnetici o della rete di cui al comma 1, i dati occorrenti per le lavorazioni di competenza.
6. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002 , N. 123 )) .
2. Le segnalazioni dei dati di cui al comma 1 - che possono essere costituite anche dai risultati di elaborazioni autonomamente eseguite in sede locale dalle direzioni provinciali del tesoro - servono quale autorizzazione a corrispondere, alle scadenze prestabilite, le rate di pensione nonche' gli eventuali arretrati spettanti agli aventi diritto. L'autorizzazione al pagamento della rata ha carattere continuativo e si intende concessa sino a nuovo ordine.
3. La direzione provinciale del tesoro, dovendo apportare variazione, con o senza pagamento di arretrati, su una partita di pensione precedentemente segnalata o disporre la cessazione dei pagamenti sulla partita stessa ovvero fare luogo alla corresponsione dei soli arretrati su una partita vigente o meno, provvede alle necessarie segnalazioni con le stesse modalita' indicate nei commi 1 e 2.
4. Le direzioni provinciali del tesoro accertano l'esattezza dei dati immessi nel sistema informativo. Esse verificano altresi' i dati relativi alle partite di pensione per le quali i centri hanno segnalato incongruenze logiche o errori e dispongono le rettifiche e gli eventuali conguagli.
5. Il Centro nazione di calcolo e contabilita', in base alle informazioni segnalate dalle direzioni provinciali del tesoro, procede alle necessarie elaborazioni e trasmette ai centri interregionali, avvalendosi di supporti magnetici o della rete di cui al comma 1, i dati occorrenti per le lavorazioni di competenza.
6. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002 , N. 123 )) .