Articolo 13 del Regio decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111
Articolo 12Articolo 14
Versione
23 aprile 1944
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Versione
16 dicembre 2009
Art. 13. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))
Entrata in vigore il 16 dicembre 2009
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