Art. 2-bis. (Proroga di termini in materia di giustizia ordinaria) 1. E' prorogato fino al 31 dicembre 2016 il termine assegnato al responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia per l'adozione delle specifiche tecniche di cui all'articolo 161-quater, primo comma, secondo periodo, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 .
2. E' prorogato fino al ((30 giugno 2017)) il termine assegnato al responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia per l'adozione delle specifiche tecniche di cui all' articolo 16-novies, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 .
2. E' prorogato fino al ((30 giugno 2017)) il termine assegnato al responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia per l'adozione delle specifiche tecniche di cui all' articolo 16-novies, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 .