Articolo 22 - Accordo collettivo nazionale medici
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Versione
2 marzo 1991
Art. 22.
Emergenza sanitaria
1. Ciascuna regione, ai sensi dell' art. 9, lettera g), della legge n. 595/85 e in relazione alle indicazioni della programmazione regionale, individua, sentiti il comitato di cui all'art. 7 ed i sindacati firmatari, i criteri tecnici ed organizzativi per attuare un collegamento funzionale tra l'attivita' di cui all'art. 1, comma 1, con i servizi di pronto soccorso e di guardia medica ospedaliera, di trasporto protetto degli infermi, di cura intensiva e di altre
attivita' sanitarie del territorio.
2. In rapporto alla programmazione regionale ed ai criteri individuati a livello regionale, anche in relazione al progetto nazionale per l'adozione del numero unico telefonico di emergenza sanitaria, nei servizi di emergenza sono prioritariamente integrati medici a rapporto convenzionale orario, titolari di incarico ai sensi del presente accordo, che non svolgano altre attivita' a qualsiasi titolo, fino alla concorrenza dell'orario massimo di 38 ore settimanali, per interventi di assistenza e primo soccorso esterni al presidio ospedaliero, per trasferimenti assistiti a bordo di ambulanze attrezzate e/o per attivita' di coordinamento organizzativo
dell'emergenza presso apposite centrali operative.
3. I medici di cui al comma 2 possono collaborare, per il tempo in cui non sono impegnati in altri compiti propri del loro incarico, nelle attivita' di primo intervento "intra moenia" dei servizi di emergenza, secondo le direttive impartite dal responsabile del
servizio stesso, con esclusione di qualsiasi vincolo gerarchico.
4. I medici di cui al comma 2 possono altresi' essere utilizzati, con il loro assenso, per attivita' presso punti di soccorso fissi o mobili, organizzati in occasione di manifestazioni sportive, fieristiche, culturali o di altra natura, ovvero presso eventuali postazioni stagionali di primo soccorso organizzati dalle UU.SS.LL. ai sensi della norma transitoria n. 1, in localita' turistiche
lontane da presidi ospedalieri.
5. Ai fini dell'utilizzazione di cui ai commi 2, 3 e 4 i titolari di guardia medica in forma attiva devono aver frequentato, riportando un giudizio finale di idoneita', un apposito corso di formazione della durata di almeno sei mesi, per un orario complessivo non inferiore a 300 ore, appositamente programmato dalla regione con le modalita' di cui all'art. 19, comma 1, e attuato a livello regionale prevalentemente sotto forma di esercitazioni e tirocinio pratici. Il programma e le norme generali dei corsi predetti sono fissati con le modalita' di cui all'art. 19, comma 1. Le ore di frequenza del corso sono calcolate ai fini del rispetto dell'impegno complessivo
settimanale di cui all'art. 5, comma 2.
6. Ai fini di cui al comma 5 la regione periodicamente pubblica per la prima volta entro 60 giorni dal decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo - sul B.U.R. apposito invito rivolto a tutti i medici titolari nell'ambito regionale di incarico di guardia medica in forma attiva affinche' entro termini prestabiliti comunichino la loro eventuale disponibilita' a frequentare il corso di formazione e ad essere integrati nei servizi di emergenza sanitaria. Della pubblicazione dell'invito e' data tempestiva comunicazione agli ordini provinciali e ai sindacati
firmatari.
7. Sulla base delle disponibilita' pervenute la regione programma i tempi e i modi di svolgimento del corso, individuando se del caso una
o piu' U.S.L. presso le quali il corso deve essere attuato.
8. Il corso si conclude con un giudizio di idoneita' o inidoneita' sui singoli partecipanti e con la formazione di una graduatoria degli idonei ordinata secondo l'anzianita' di incarico di guardia medica e, in subordine, dell'anzianita' di laurea. La graduatoria e' pubblicata sul B.U.R. e la regione ne da' notizia agli ordini provinciali e ai sindacati firmatari.
9. La graduatoria riporta accanto al nominativo di ciascun idoneo l'indicazione dell'U.S.L. presso la quale il sanitario e' titolare di incarico di guardia medica, l'orario settimanale di incarico e
l'anzianita' di servizio.
10. I medici sono integrati nei servizi di emergenza secondo l'ordine della graduatoria di cui al comma 8 e per tale attivita' possono essere utilizzati anche presso U.S.L. diversa da quella
presso la quale sono titolari di incarico di guardia medica.
11. Le UU.SS.LL. adottano appropriate misure di collegamento al fine di assicurare, nei casi di cui al comma 10, la corretta
corresponsione degli emolumenti spettanti ai medici.
12. Restano validi a tutti gli effetti i corsi espletati ai sensi dell' art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 292/87 .




Entrata in vigore il 2 marzo 1991
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