Art. 7. Costi 1. Se le decisioni di allontanamento non possono essere eseguite a spese dello straniero interessato lo Stato autore e lo Stato esecutore compensano tra loro gli squilibri finanziari che possono risultare dall'applicazione del presente decreto, secondo i criteri e le modalita' previste dalla decisione 2004/191/CE del Consiglio, del 23 febbraio 2004.
Nota all'articolo 7:
- La decisione 2004/191/CE e' pubblicata in GUCE n. L 60 del 27 febbraio 2004.
Nota all'articolo 7:
- La decisione 2004/191/CE e' pubblicata in GUCE n. L 60 del 27 febbraio 2004.