Articolo 7 del Decreto legislativo 10 gennaio 2005, n. 12
Articolo 6
Versione
3 marzo 2005
Art. 7. Costi 1. Se le decisioni di allontanamento non possono essere eseguite a spese dello straniero interessato lo Stato autore e lo Stato esecutore compensano tra loro gli squilibri finanziari che possono risultare dall'applicazione del presente decreto, secondo i criteri e le modalita' previste dalla decisione 2004/191/CE del Consiglio, del 23 febbraio 2004.
Nota all'articolo 7:
- La decisione 2004/191/CE e' pubblicata in GUCE n. L 60 del 27 febbraio 2004.
Entrata in vigore il 3 marzo 2005
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