Articolo 16 del Regio decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 26
Articolo 15Articolo 17
Versione
10 febbraio 1928
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Versione
9 maggio 2025
Art. 16. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56))
Entrata in vigore il 9 maggio 2025
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