Articolo 1 del Regio decreto-legislativo 31 maggio 1946, n. 561
Articolo 2
Versione
9 luglio 1946
Art. 1.

Non si puo' procedere al sequestro della edizione dei giornali o di qualsiasi altra pubblicazione o stampato, contemplati nell'Editto sulla stampa 26 marzo 1848, n. 695, se non in virtu' di una sentenza irrevocabile dell'autorita' giudiziaria.
E' tuttavia consentito all'autorita' giudiziaria di disporre il sequestro di non oltre tre esemplari dei giornali o delle pubblicazioni o stampati, che importino una violazione della legge penale.
Entrata in vigore il 9 luglio 1946
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