Articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275
Articolo 9Articolo 11
Versione
25 agosto 1999
Art. 10. (Verifiche e modelli di certificazione) 1. Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e degli standard di qualita' del servizio il Ministero della pubblica istruzione fissa metodi e scadenze per rilevazioni periodiche. Fino all'istituzione di un apposito organismo autonomo le verifiche sono effettuate dal Centro europeo dell'educazione, riformato a norma dell' articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59 . 2. Le rilevazioni di cui al comma 1 sono finalizzate a sostenere le scuole per l'efficace raggiungimento degli obiettivi attraverso l'attivazione di iniziative nazionali e locali di perequazione, promozione, supporto e monitoraggio, anche avvalendosi degli ispettori tecnici. 3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono adottati i nuovi modelli per le certificazioni, le quali, indicano le conoscenze, le competenze, le capacita' acquisite e i crediti formativi riconoscibili, compresi quelli relativi alle discipline e alle attivita' realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente scelte dagli alunni e debitamente certificate.
Nota all'art. 10:
- Si riporta il testo dell' art. 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59 , "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa":
"10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte 1, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , sono riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome".
Entrata in vigore il 25 agosto 1999
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