Articolo 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275
Articolo 12Articolo 14
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25 agosto 1999
Art. 13. (Ricerca metodologica) 1. Fino alla definizione dei curricoli di cui all'articolo 8 si applicano gli attuali ordinamenti degli studi e relative sperimentazioni, nel cui ambito le istituzioni scolastiche possono contribuire a definire gli obiettivi specifici di apprendimento di cui all'articolo 8, riorganizzando i propri percorsi didattici secondo modalita' fondate su obiettivi formativi e competenze. 2. Il Ministero della pubblica istruzione garantisce la raccolta e lo scambio di tali ricerche ed esperienze, anche mediante l'istituzione di banche dati accessibili a tutte le istituzioni scolastiche.
Entrata in vigore il 25 agosto 1999
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