Art. 17. (Ricognizione delle disposizioni di legge abrogate) 1. Ai sensi dell' articolo 21, comma 13, della legge 15 marzo 1997, n. 59 , sono abrogate con effetto dal 1 settembre 2000, le seguenti disposizioni del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297: articolo 5, commi 9 , 10 e 11 ; articolo 26 ; articolo 27, commi 3 , 4 , 5 , 6 , 8 , 10 , 11 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 e 20 ; articolo 28, commi 1 , 2 , 3 , 4 5 , 6 e 7 , limitatamente alle parole: "e del consiglio scolastico distrettuale", 8 e 9; articolo 29, commi 2, 3, 4 e 5; articolo 104 commi 2, 3 e 4; articoli 105 e 106; articolo 119, commi 2 e 3; articolo 121; articolo 122, commi 2 e 3; articoli 123, 124, 125 e 126; articolo 128, commi 2, 5, 6, 7, 8 e 9; articolo 129, commi 2, 4, limitatamente alla parola: "settimanale" e 6; articolo 143, comma 2; articoli 144, 165, 166, 167 e 168; articolo 176, commi 2 e 3; articolo 185, commi 1 e 2; articolo 193, comma 1, limitatamente alle parole : "e ad otto decimi in condotta"; articoli 193-bis e 193 ter; articoli 276, 277, 278, 279, 280 e 281; articolo 328, commi 2, 3, 4, 5 e 6; articoli 329 e 330; articolo 603. 2. Resta salva la facolta' di emanare, entro il 1 settembre 2000 regolamenti che individuino eventuali ulteriori disposizioni incompatibili con le norme del presente regolamento.
Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell' art. 21, comma 13, della legge 15 marzo 1997, n. 59 :
"13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi. Il Governo e' delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle predette disposizioni regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche".
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 reca: "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado".
Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell' art. 21, comma 13, della legge 15 marzo 1997, n. 59 :
"13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi. Il Governo e' delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle predette disposizioni regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche".
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 reca: "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado".