Articolo 15 del Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33
Articolo 14
Versione
10 marzo 2016
Art. 15. Disposizioni finali 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° luglio 2016, salvo quelle contenute nell'articolo 4, comma 1, unitamente alle relative previsioni sanzionatorie di cui all'articolo 10, comma 3, nonche' quelle contenute nell'articolo 14, comma 2, che trovano immediata applicazione.
2. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 10 marzo 2016
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