2. All' articolo 86, comma 3, del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita' e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, nonche' le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocita' in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all'interno di edifici, da chiunque posseduti, non costituiscono unita' immobiliari ai sensi dell' articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28 , e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale.".
3. ((L'articolo 54, comma 1,)) del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 , e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione, restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto.