Articolo 38 del Regolamento del Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537
Articolo 37Articolo 39
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2 marzo 1926

Art. 38.

Il presidente del Consiglio dell'ordine rappresenta legalmente l'ordine ed il Consiglio stesso.

In caso di assenza del presidente, e, dove esista, del vice-presidente, il consigliere piu' anziano ne fa le veci.

Entrata in vigore il 2 marzo 1926
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