Articolo 38 del Regolamento del Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537
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Regolamento del Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537
Articolo 38 del Regolamento del Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537
Versione 2 marzo 1926
Art. 38.
Il presidente del Consiglio dell'ordine rappresenta legalmente l'ordine ed il Consiglio stesso.
In caso di assenza del presidente, e, dove esista, del vice-presidente, il consigliere piu' anziano ne fa le veci.
Entrata in vigore il 2 marzo 1926
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Giurisprudenza • 1
1. Cass. civ., sez. II, sentenza 04/09/2019, n. 22090
Massima: […] quindi, "tamquam non esset", ad integrare il numero degli eletti deve essere chiamato il professionista che abbia ricevuto il maggior numero di preferenze dopo l'ultimo degli eletti, non potendosi applicare la regola delle elezioni suppletive, prevista per la diversa ipotesi di sopravvenuta e successiva incapacità ad essere consiglieri, per morte, dimissioni o decadenza dalla carica, […]
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fondamento·
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