Art. 52.
Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonche' i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative.
Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364 , per l'antichita' e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne puo' essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere.