Articolo 52 del Regolamento del Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537
Articolo 51Articolo 53
Versione
2 marzo 1926

Art. 52.

Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonche' i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative.

Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364 , per l'antichita' e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne puo' essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere.

Entrata in vigore il 2 marzo 1926
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